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Suicidio assistito: cos’è, come funziona e dov’è legale

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cosa significa suicidio assistito

Martedì 23 novembre 2021 per la prima volta in Italia è stato autorizzato il suicidio assistito per un paziente tetraplegico. Mario (nome di fantasia), 43enne paralizzato da 10 anni a seguito di un incidente stradale, aveva fatto richiesta della soluzione medica nell’agosto 2020, ma solo adesso il comitato etico dell’azienda sanitaria delle Marche ha dato la propria autorizzazione (senza specificare le modalità di attuazione), su richiesta del Tribunale di Ancona dopo un’iniziale diniego.

L’ok è arrivato grazie all’applicazione della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale (la sentenza su Cappato per il caso Fabio Antoniani, noto come dj Fabo) in base alla quale non è punibile chi aiuta una persona a suicidarsi (nel rispetto di certe condizioni). Ora manca solo l’applicazione, cioè il “come”, che però potrebbe rallentare il percorso, in quanto in Italia sia il suicidio assistito sia l’eutanasia attiva non sono regolamentate a dovere, sebbene siano due opzioni di Fine Vita totalmente diverse tra loro.

C’è anche da dire che, nella fattispecie di cronaca, la Regione Marche ha chiarito che le modalità di attuazione spettano al Tribunale di Ancona, sollevando dubbi sulla richiesta di Mario (l’uso di 20 grammi del tiopentone sodico). L’Associazione Luca Coscioni – che segue il caso – ha risposto parlando di “grave trappola burocratica”.

cos'è suicidio assistito
Marco Cappato durante la consegna delle firme per il Referendum sull’Eutanasia Legale

Cosa significa suicidio assistito e la differenza con l’eutanasia

Il suicidio medicalmente assistito consiste nella volontà della persona di porre fine autonomamente alla propria vita in presenza di un medico, il quale è una figura che fornisce gli strumenti per raggiungere lo scopo, ma l’ultimo gesto spetta sempre a chi ne fa richiesta.

La differenza con l’eutanasia sta proprio nel ruolo del medico, in quanto con il suicidio assistito fornisce solo il farmaco necessario per la pratica, mentre con l’eutanasia ha un ruolo: in quella attiva somministra il farmaco, in quella passiva sospende le cure e spegne le macchine che mantengono in vita una persona.

In quali Paesi è legale il suicidio assistito?

La questione risulta controversa sul piano etico e religioso, dunque molto spesso i Paesi favorevoli all’introduzione possono trovare ostacoli per una sua approvazione. In linea generale, notiamo che sono ancora poche le nazioni che garantiscono il suicidio medicalmente assistito:

  • Olanda: legale;
  • Belgio: legale, anche per i minori;
  • Lussemburgo: legale;
  • Svizzera: legale;
  • Colombia: legale;
  • Stati Uniti: legale in alcuni Stati (Oregon, Washington, Montana e California);
  • Spagna: legale;
  • Svezia: tollerato ma non legiferato;
  • Danimarca: tollerato ma non legiferato;
  • Norvegia: tollerato ma non legiferato;
  • Italia: depenalizzato dalla Corte Costituzionale, ma non legiferata;
  • Germania: depenalizzato ma non legiferata;
  • Repubblica Ceca: depenalizzato ma non legiferata.

Il suicidio assistito in Italia

Come detto precedentemente, in Italia il suicidio assistito non ha un impianto normativo, ma si basa esclusivamente sulla pronuncia della Corte Costituzionale del 2019 sul caso Dj Fabo, che non punisce l’uso della pratica in base ad alcuni requisiti;

  • il paziente è tenuto in vita con trattamenti di vita artificiali (come alimentazione e idratazione artificiale);
  • il paziente ha una patologia irreversibile che è fonte di intollerabili sofferenze psicologiche e fisiche;
  • la persona è capace di intendere e di volere.

Esiste comunque una proposta di legge di iniziativa popolare, nota come “Disposizioni in materia di morte volontaria e medicalmente assistita”, che vuole regolamentare il suicidio medicalmente assistito attraverso 8 articoli:

  • ART. 1: proposta di legge che “disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”;
  • ART. 2: il termine morte volontaria medicalmente assistita indica “il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”;
  • ART. 3: può farne richiesta “la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili”. Nel dettaglio, la persona deve:
    • “essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile”;
    • “essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”;
    • “essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale”.
  • ART. 4: la richiesta può essere ritirata in qualsiasi momento, ma in caso di ricorso alla pratica “deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile” o “può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà”. Inoltre “deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia”;
  • ART. 5: disciplina i dettagli delle modalità di morte per eutanasia in vari commi e specifica che tale decesso “è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge”;
  • ART. 6: verranno istituiti i Comitati per l’etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali;
  • ART. 7: “Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita”. Inoltre, “non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita” se si rispettano le condizioni poste dall’articolo 3;
  • ART. 8: il Ministero della Salute deve presentare una “relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge”, oltre a definire strutture, modalità e procedure necessarie a garantire il trattamento eutanasico.

Anche l’eutanasia attiva non è legiferata a dovere. Tuttavia su questo versante esiste il Referendum sull’Eutanasia Legale (che ha raccolto più di un milione di firme). Infine, per quanto riguarda l’eutanasia passiva, da gennaio 2018 esiste una regolamentazione basata sulla legge del testamento biologico.

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