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Under 16, parzialmente accolto il ricorso della Roma per Giammattei: squalifica ridotta a 7 giornate (COMUNICATO)

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Gioele Giammattei , calciatore della Roma Under 16 , aveva ricevuto una clamorosa squalifica di 9 giornate " per aver colpito un avversario a gioco fermo con uno schiaffo sulla schiena, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco per protestare e colpiva l'A.A. con uno schiaffo all'avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore e senza ulteriori conseguenze" nel corso dell'andata degli ottavi di finale dei playoff Scudetto contro il Napoli . Il club giallorosso aveva ritenuto eccessiva la sanzione e ha presentato ricorso: la FIGC ha deciso di modificare la squalifica, riducendola a 7 turni . Ecco il comunicato ufficiale: "La società A.S. Roma ed il calciatore Gioele Giammattei hanno proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 124 del 28 aprile 2025), in relazione alla gara Napoli / Roma del 27 aprile 2025, andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. [...] La reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione. Il Giammattei avrebbe colpito l’assistente dell’arbitro al braccio in modo lieve ed involontario, confondendolo con un avversario; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; vi sarebbe continuazione tra il gesto compiuto nei confronti dell’assistente e lo schiaffo al calciatore avversario che, in un brevissimo lasso di tempo, ha cagionato l’espulsione; infine, il Giammattei avrebbe presentato una dichiarazione di scuse da far pervenire alla terna arbitrale, allegandola al reclamo. [...] Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte. [...] Deve escludersi, tuttavia, che lo schiaffo all’avambraccio possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di contatto leggero privo di conseguenze lesive, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto. Alla luce di quanto detto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta. [...] Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S. Roma è accolto nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della squalifica per 7 (sette) giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva".

(figc.it)

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