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GIUDICE SPORTIVO: Salernitana-Catania, ammenda ai granata e un mese di inibizione per Faggiano

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, in relazione alla partita Salernitana-Catania ha deciso di sanzionare la società granata con un’ammenda di 200 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.

E’ arrivata, inoltre, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Salernitana nell’ambito federale a tutto il 2 aprile per il Direttore Sportivo Daniele Faggiano. Queste le motivazioni:

“A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un’azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato;
C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal SIG. FAGGIANO nell’immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S”
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